Decreto legislativo 02.03.1948, n. 135
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Per la corretta comprensione della norma si vedano gli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 .
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