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Legge 08.02.1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa. (G.U. 20.02.1948, n. 43)

Art. 12 - Riparazione pecuniaria

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

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