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Dichiarazione 10.12.1948

Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 27 -

1). Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2). Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica letteraria e artistica di cui egli sia autore.

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