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Dichiarazione 10.12.1948

Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 16 -

1). Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2). Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3). La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

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