Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - La Magistratura
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
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