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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo IV - La Magistratura

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Art. 112 -

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

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