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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo IV - La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Art. 108 -

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

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