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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 76 -

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

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