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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Art. 65 -

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

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