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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo IV - Rapporti politici

Art. 51 -

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. 10

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

10

Le parole in corsivo sono state aggiunte dalla legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1 , il cui testo è stato prima pubblicato nella G.U. n. 46 del 25 febbraio 2003 e successivamente, non essendo stato richiesto il referendum, promulgato e pubblicato in via definitiva nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2003.

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