IperTesto Unico IperTesto Unico

Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II - Rapporti etico-sociali

Art. 32 -

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.