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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti civili

Art. 27 -

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte. 3

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Il testo del periodo quello risultante a seguito della modifica apportata dalla legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1, recante "Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, che ha soppresso le parole " se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ".

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