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Costituzione della Repubblica italiana 27.12.1947. (G.U. 27.12.1947, n. 298 - Edizione straordinaria)

Principi fondamentali

Art. 8 -

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 1

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La situazione attuale delle intese tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica è la seguente:

- Intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese: approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, poi integrata con legge 5 ottobre 1993, n. 409 (ulteriore integrazione stipulata il 4 aprile 2007) e modificata con legge 8 giugno 2009, n. 68.

- Intesa con l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno: approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, poi modificata con legge 20 dicembre 1996, n. 637 e con legge 8.6.2009, n. 67.

- Intesa con le Assemblee di Dio in Italia - approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

- Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI): approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, poi modificata con legge 20 dicembre 1996, n. 638.

- Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI): approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, poi modificata con legge 12.03.2012, n. 34.

- Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI): approvata co

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