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Decreto legislativo 11.11.1946, n. 365

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi.

Art. 6 -

Le funzioni del consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un consiglio regionale nominato dal presidente del consiglio della Valle e così composto:

1) l'assessore all'istruzione pubblica della giunta della Valle, presidente;

2) il sovrintendente agli studi della Valle;

3) un professore dell'istituto magistrale di Aosta designato dai colleghi;

4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi della Valle;

5) un rappresentante del comune di Aosta, designato dalla giunta comunale di Aosta;

6) due rappresentanti per il complesso degli altri comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo le norme che saranno determinate dal consiglio della Valle.

Fanno altresì parte del consiglio scolastico ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;

l'ingegnere capo della divisione lavori pubblici, od un suo rappresentante.

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