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Legge 22.04.1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (G.U. 16.07.1941, n. 166)

Titolo VII - Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

Art. 191 -

Il comitato è composto:

a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;

b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa; 262

c) di un rappresentante del p.n.f.; 263

d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, 264 di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni, 265 e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;

e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;

f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo; 2

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