Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo III - Disposizioni comuni
Capo II - Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione III - Contratto di edizione
L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
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