Legge 22.04.1941, n. 633
Titolo I - Disposizioni sul diritto d'autore
Capo V - Eccezioni e limitazioni 60
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Il presente capo V, comprendente in origine gli articoli da 65 a 71, è stato sostituito con l'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, dall'art. 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68
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