Regio decreto 21.03.1935, n. 1118
La nomina, il licenziamento e le promozioni degli insegnanti delle scuole pareggiate d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica hanno luogo secondo le modalità in vigore per le corrispondenti scuole medie governative.
L'ente che mantiene la scuola media pareggiata può, inoltre, provvedere alla nomina degli insegnanti, oltre che per concorso, anche in uno dei modi seguenti:
(Omissis).
b) chiamando a coprire la cattedra vacante un professore che occupi una corrispondente cattedra di ruolo in scuole medie regie o pareggiate, o una cattedra affine, dalla quale, secondo le norme in vigore per le scuole medie governative, sia ammesso il passaggio a una cattedra corrispondente a quella vacante nella scuola pareggiata, e subordinatamente al nulla osta del Ministero dell'educazione nazionale, nei casi in cui per il passaggio stesso sia richiesto, in base alle predette norme, uno speciale accertamento della idoneità didattica del professore ad occupare la nuova cattedra.
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