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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo IV - Disposizioni generali

Art. 133

Il Ministero, conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 16 luglio 1923, n. 1753, ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge.

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