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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo III - Tasse

CAPO III - Dell'esonero dalle tasse .

Art. 123.

Gli orfani dei caduti in guerra, i mutilati e invalidi di guerra, gli orfani e mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra, sono esonerati da tutte le tasse, comprese le tasse di bollo, per l'ammissione alle lezioni e agli esami, e per il conseguimento dei relativi diplomi. Tale beneficio è sospeso per i ripetenti.

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