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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo II - Esami

CAPO V - Delle operazioni di esame.

Art. 85.

Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova.

Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova.

Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi.

Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345 .

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