Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO V - Delle operazioni di esame.
Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova.
Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova.
Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi.
Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345 .
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