Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo II - Esami
CAPO III - Delle sedi di esami .
Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza, e le eventuali prove di riparazione per la promozione, nell'istituto stesso, salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato, per i quali dispone l'ultimo comma dell'art. 33.
Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza, ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d'insegnamento corrisponda a quella da essi studiata. Negli esami di abilitazione e maturità, qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato, si provvede a norma dell'art. 72.
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