Regio decreto 04.05.1925, n. 653
Titolo I - Alunni
CAPO I - Delle inscrizioni
L'inscrizione alla 1a classe avviene nell'ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta per gli orfani di guerra e successivamente per dei mutilati o degli invalidi di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti, indipendentemente da qualsiasi condizione. L'inscrizione alle altre classi avviene secondo l'ordine seguente:
1° orfani di guerra;
2° figli di mutilati o d'invalidi di guerra;
3° alunni provenienti dalla classe precedente dell'istituto, considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo ed i corsi inferiore e superiore d'istituto tecnico o magistrale;
4° alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici;
5° ripetenti provenienti da scuola pubblica o privata.
In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l'ordine di merito il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione, promozione od idoneità nella sessione di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati, compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta.
A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e, successivamente, quello la cui famiglia risiede stabilmente nella città o nella zona, alla quale appartiene l'istituto .
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