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Regio decreto 04.05.1925, n. 653

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

Titolo I - Alunni

CAPO I - Delle inscrizioni

Art. 4.

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione e regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.

Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valuti i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa.

I documenti scolastici dell'alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

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