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27/03/2023

Libri di testo

Sergio Auriemma

Evoluzione storica

In tema di adozione dei libri di testo, alcune disposizioni (Testo Unico n. 297/1994: art. 7 per le competenze; artt. da 151 a 158 per la scuola elementare; artt. 188 e 189 per la scuola media) avevano ipotizzato un'apposita disciplina regolamentare da assumersi da parte di ciascuna scuola; la decisione finale del collegio docenti doveva tener conto dei pareri dei consigli di interclasse o di classe e, quindi, doveva motivare in caso di difformità (art. 7, comma 2, lett. e).

L'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 249/1998 (Statuto studenti e studentesse della scuola secondaria) ha poi stabilito che i dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto , attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte dei libri e del materiale didattico .

L'art. 27, comma 4, della legge n. 448 del 23.12.1998 ha disposto l'abrogazione - a decorrere dall'a.s. 2000/2001 - degli artt. 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del T.U. n. 297/1994 e l'estensione, a tutta la fascia della scuola dell'obbligo, del disposto di cui agli artt. 156, comma 2, e 631, comma 2 del medesimo TU.

L'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull'autonomia scolastica, in vigore dal 1 settembre 2000) ha previsto, peraltro, che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti didattici , compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

Le facoltà autonomistiche così assentite dovrebbero aver fatto definitivamente superare problematiche come quella dell'uso obbligatorio dei testi scolastici che, alcuni anni fa, diedero luogo a reiterate precisazioni ministeriali (v. cc.mm. nn. 153/1992 e 187/1992, che dichiaravano illegittima la prassi di ricorrere a strumenti didattici alternativi come dispense, appunti, ecc.).

Da ricordare, sempre in via generale

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