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11/08/2017

Responsabilità disciplinare

Sergio Auriemma

La responsabilità disciplinare di un dipendente pubblico può insorgere a seguito della violazione di doveri propri dello status dell'impiegato e comporta l'instaurazione di un procedimento disciplinare , che può concludersi con la comminatoria di sanzioni disciplinari , di varia intensità afflittiva.

Il T.U. n. 3 del 1957 aveva provveduto ad un'organica regolamentazione delle infrazioni, delle sanzioni e delle procedure per l'avvio e lo svolgimento del procedimento disciplinare, nonché del suo rapporto con altre tipologie di giudizi (es. giudizio penale).

L'art. 59 del decreto n. 29/1993 sul pubblico impiego, muovendosi sulla soglia-limite dell'eccesso di delega rispetto alla legge n. 421/1992, ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro il compito di ridefinire "la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni" .

Successivamente, il DM Funzione Pubblica 28.11.2000 ha riformulato il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", decalogo deontologico contenente specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, di lealtà e di imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa (per chiarimenti in materia v. circolare Funzione Pubblica 12.07.2001, n. 2198). Le previsioni generali del Codice potevano essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni.

La direttiva n. 8 del 6.12.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni, in relazione all'avvenuta attribuzione all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del "datore di lavoro", rammenta che i dirigenti hanno l'obbligo di realizzare una continua e attenta vigilanza in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture cui essi sono preposti, sia sotto il profilo dell'esatto ademp

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