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Delibera ANAC 01.03.2018, n. 264

Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (G.U. 06.04.2018, n. 80)

Art. 5 - Accessibilità regolamentata ai dati

L'ANAC valuta le richieste che comportino un accesso massivo ai dati ovvero complesse attività di estrazione o che richiedano specifiche modalità tecniche di accesso, e, se ritenute ammissibili anche al fine di perseguire i propri obiettivi istituzionali, mette a disposizione i dati:

a) mediante servizi di cooperazione applicativa che consentono l'interoperabilità e lo scambio di dati puntuali o massivi tra la BDNCP e le banche dati di altre pubbliche amministrazioni;

b) mediante estrazioni e/o elaborazioni specifiche; in tali casi l'ANAC, valutate entro trenta giorni l'ammissibilità e le condizioni per la accessibilità ai dati richiesti, ne dà comunicazione al richiedente. Entro i trenta giorni successivi dalla data di comunicazione di ammissibilità, l'ANAC fornisce i dati richiesti salvo esigenze elaborative legate alla natura e alla complessità dei dati.

Per l'accesso ai dati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), si può prevedere la stipula di un protocollo d'intesa o convenzione tra le parti su iniziativa dell'ANAC o della parte interessata.

Qualora le richieste non siano riconducibili ad un protocollo d'intesa o convenzione già esistente, l'accesso ai dati è autorizzato dal Consiglio o, in via d'urgenza, dal Presidente, previa istruttoria degli uffici competenti che ne verificano la pertinenza, la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

Per l'accesso ai dati con le modalità di cui al presente articolo, di cui l'Autorità disciplina le caratteristiche tecniche, deve essere inviata istanza all'ANAC utilizzando esclusivamente la modulistica prevista disponibile sul sito dell'ANAC nella sezione Servizi-Modulistica, specificando le finalità di trattamento dei dati.

In relazione alla tipologia della richiesta, l'ANAC individuerà eventuali costi a carico

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