Legge 17.10.2017, n. 161
Capo IV - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione».
2. All'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».
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