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Regolamento ANAC 29.03.2017

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (G.U. 19.04.2017, n. 91)

Art. 12 - Avvio del procedimento di vigilanza

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento a seguito di segnalazione, decorrente dalla data di ricevimento della stessa è, di norma, di 60 giorni.

3. La comunicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, rende noto in modo esplicito che il procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di ordine o con un atto di segnalazione. Nei casi in cui l'ufficio rilevi, nel corso dell'attività istruttoria, la sussistenza di elementi che rendono possibile la conclusione del procedimento con un atto di ordine o con un atto di segnalazione, ne dà tempestivamente informazione alle parti mediante integrazione della comunicazione di avvio del procedimento.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta, indirizzata al RPCT dell'amministrazione interessata, di informazioni utili per l'avvio del procedimento.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata al RPCT, per i profili di competenza e al legale rappresentante dell'amministrazione interessata.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al Consiglio con cadenza bimestrale l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

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