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D.P.C.M. 23.05.2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

Visto l'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si stabilisce che la concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a c

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