IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 23.05.2017, n. 88

Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale. (G.U. 16.06.2017, n. 138)

Art. 6 - Comunicazioni dell'INPS

1. In esito all'esame della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 4, l'INPS comunica all'interessato entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno dell'anno 2018:

a) il riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;

b) il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell'APE sociale in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l'accesso all'APE sociale viene comunicata in data successiva in esito al monitoraggio di cui all'articolo 11;

c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni.

2. L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.