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Decreto legislativo 13.04.2017, n. 63

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.)

Capo II - Governance e accordi territoriali

Art. 11 - Conferenza nazionale per il diritto allo studio

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI, un rappresentante delle associazioni dei genitori e un rappresentante delle associazioni degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di coordinamento nazionale, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.

3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

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