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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo II - Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo

Capo II - Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

Art. 20 - Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori. 138

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. 139

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