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Decreto legge 17.10.2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. (G.U. 18.10.2016, n. 244)

Titolo I - Principi direttivi e risorse per la ricostruzione

Capo I - Principi organizzativi

Art. 2 - Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;

c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo

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