Decreto MIUR 23.02.2016, prot. n. 95
1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando l punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e detraendo 0,25 punti per ciascuna risposta errata. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.
3. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 40 punti. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera h), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. Per le classi di concorso di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti di cui all'articolo 5, comma 4, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il puntegg
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