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Determina Autorità Nazionale Anticorruzione 02.09.2014, n. 2

Applicazione dell'articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (G.U. 25.09.2014, n. 223)

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione ex art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice dei contratti), l'Autorità nazionale anticorruzione - la quale ha assunto i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione di quest'ultima, disposta dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 - ha potuto constatare l'esistenza di alcuni profili di criticità in ordine all'applicazione del combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice con l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento), derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (di seguito Codice antimafia).

Al riguardo si osserva che tra i requisiti di carattere generale occorrenti per il conseguimento dell'attestato di qualificazione di cui all'art. 40 del Codice dei contratti, è richiesta - ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b) dello stesso Codice, richiamato dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - l'assenza della pendenza del procedimento "per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il dire

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