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CCNI MIUR 26.02.2014

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2014/15.

Titolo III - Sezione personale educativo

Art. 41 - Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e pubblicazione della graduatoria provinciale

1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi. Ai fini della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinate si a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti comunicano, entro la data prevista nell'O.M., di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla propria.

3. Non sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo quanto previsto nell'artic

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