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CCNI MIUR 26.02.2014

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2014/15.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo I - Determinazione delle disponibilità per i movimenti

Art. 16 - Scuola secondaria di primo grado e secondo grado

1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell'organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:

a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;

b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.

c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina 18 .

2. Nel disporre i trasferimenti nell'ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di cui ai punti b), c), del comma 1 del presente articolo.

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