Regolamento ANAC 09.12.2014
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può essere richiesta nei casi di:
a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali;
b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.
4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le modalità di svolgimento possono essere
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.