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Nota MIUR 28.08.2014, prot. n. 2700

Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l'a.s. 2014/2015. Precisazioni.

Facendo seguito alla nota n. 2694 in data odierna si fa presente che, per mero errore di compilazione, la stessa è risulta mancante di alcune parti. Si ripropone, pertanto, il testo della citata nota con riportato in grassetto le parti mancanti:

1) Gli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre se già di ruolo per classe di concorso o posto di tipo comune, possono accettare una nuova nomina in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.09.2014, per altra classe di concorso o posto di tipo comune o per tipologia sostegno o altra provincia anche per lo stesso tipo di posto .

2) Sempre per gli inclusi nelle graduatorie di merito (vincitori c idonei) dei concorsi a cattedre, tale possibilità vale anche se già di ruolo su posti di sostegno con nomina tratta dalle GAE o da elenchi tratti da altra classe di concorso nell'ambito delle graduatorie di merito .

Infatti, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 quinquies, della legge 24 novembre 2009, n.167 (cd. depennamenti) si riferiscono esclusivamente a coloro che sono inclusi nelle GAE. Si precisa che per l'accettazione e la rinuncia di una proposta di assunzione nel medesimo anno scolastico si deve fare riferimento al punto A.18 dell'allegato del DM 7 agosto 2014 . Si ricorda, secondo quanto indicato dal punto A.3 delle istruzioni operative, le eccedenze dei posti di sostegno, dovute alla assenza di candidati, vanno assegnate esclusivamente al sostegno di altre aree o di altro ordine o grado di istruzione, trattandosi di un contingente ad hoc finalizzato alla stabilizzazione dei docenti di sostegno. Solo in ipotesi residuale tali posti potranno essere assegnati ad altre graduatorie.

 

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