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Nota MIUR 23.05.2012, n. 916 Legislazione e dottrina    

Nota MIUR 23.05.2012, n. 916

Procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. Circolare n. 32 del 20 aprile 2012, concernente comunicazioni e adempimenti obbligatori di cui al par. 6 della Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Chiarimenti.

Nel corso di una riunione, richiesta dalla scrivente, con il Capo dell'Ispettorato per la funzione pubblica, finalizzata a stabilire le modalità per il coordinamento dei rispettivi compiti, è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nella circolare n. 32 del 20 aprile 2012, relativa agli adempimenti obbligatori di cui all'oggetto.

Si richiama, pertanto, la massima attenzione sui seguenti aspetti.

1. Contenuto delle comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica

Si precisa ulteriormente che, ai sensi del paragrafo 6 della Direttiva n. 8 del 6 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, gli organi disciplinari competenti, ossia gli Uffici per i procedimenti disciplinari per le infrazioni più gravi e i dirigenti scolastici per le infrazioni meno gravi, soltanto qualora attivino un procedimento sanzionatorio nei confronti del personale scolastico, devono, entro 5 giorni dalla contestazione degli addebiti, comunicare obbligatoriamente, all'indirizzo di posta elettronica ispettorato@funzionepubblica.it i seguenti dati:

a) codice del procedimento (da indicare sempre sia nella comunicazione di avvio che in quella di chiusura);

b) data di contestazione dell'addebito (avvio proc. disc.);

c) tipo di infrazione commessa;

d) eventuali date di sospensione e riassunzione del procedimento a causa di intervenuto procedimento penale;

e) data di chiusura del procedimento;

f) sanzione irrogata.

Con riferimento al punto a), la necessità di individuare un codice identificativo del procedimento disciplinare attivato (numerico, alfanumerico, ecc.) risponde all'esigenza di tutelare l'anonimato del dipendente sottoposto allo stesso. A tal proposito, si coglie l'occasione per chiarire che l'istruzione fornita nel paragrafo A, secondo capoverso, della citata circolare n. 32 del 2012, ossia di non indicare la denominazione dell'istituzione scolastica in cui presta servizio il dipendente, vale esclusivamente per le comunicazioni che devono essere effettuate dagli Uffici per i procedimenti disciplinari che operano presso codeste Direzioni generali regionali. Viceversa, tale indicazione è, come ovvio, assolutamente necessaria quando la comunicazione proviene dai competenti dirigenti scolastici, altrimenti quest'ultima risulterebbe anonima e quindi non ricevibile da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica.

Le SS.LL. sono pregate di intervenire immediatamente per chiarire quest'ultimo profilo a tutti i dirigenti scolastici dei territori di rispettiva competenza, in quanto è stato rappresentato dal suddetto Ispettorato che sono pervenute numerose comunicazioni in cui il titolare del procedimento omette la denominazione dell'istituzione scolastica che dirige. Appare, pertanto, evidente, che dette improprie comunicazioni dovranno necessariamente essere ripetute, in quanto inidonee ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Direttiva di cui trattasi (l'Ispettorato non può assumerle a protocollo).

È stata, altresì, segnalata dal medesimo Ispettorato la presenza di comunicazioni parziali, in cui mancano alcuni dei dati obbligatori sopra richiamati (ad es., tipologia dell'infrazione commessa e della relativa sanzione, date di apertura e chiusura del procedimento).

In alcuni casi, inoltre, la comunicazione è stata effettuata mediante l'invio delle schede allegate alla circolare n. 32 del 2012, le quali, come chiarito anche nella e-mail del 27 aprile u.s., inviata agli indirizzi di posta elettronica delle SS.LL., «devono essere compilate esclusivamente da codesti Uffici e, soprattutto, che le informazioni da inserire nelle stesse comprendono anche i dati relativi ai procedimenti disciplinari eventualmente attivati dai dirigenti scolastici, che le SS.LL. avranno cura di acquisire presso le istituzioni scolastiche dei territori di rispettiva competenza».

2. Riepilogo dati procedimenti disciplinari relativi al periodo 2008-2011

Su espressa richiesta dell'Ispettorato per la funzione pubblica, ai fini della stesura della "Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione per l'anno 2011", di competenza del medesimo organo, occorre estrapolare, dalla scheda Allegato 3, alla citata circolare n. 32 del 2012, i dati relativi ai procedimenti disciplinari attivati nell'anno 2011 e farne oggetto di comunicazione separata a questo Dipartimento.

In altre parole, la suddetta scheda deve essere restituita inserendo soltanto i dati relativi al biennio 2008-2010 mentre per quelli relativi al 2011, gli stessi dati (contenenti cioè le stesse informazioni richieste dalla scheda) dovranno essere riepilogati in un foglio a parte (anche in formato word) da trasmettere unitamente alla medesima scheda. Sarà, poi, cura di questo Dipartimento inserirli in un'apposita scheda (identica a quella di cui all'Allegato 3) dedicata esclusivamente all'anno 2011 e comunicarli, insieme ai dati del biennio 2008-2010, al suddetto Ispettorato.

In considerazione di tale sopraggiunta evenienza, il termine per la restituzione della scheda Allegato 3 (relativa al biennio 2008-2010) e della comunicazione dei dati concernenti il solo 2011, precedentemente fissato al 31 maggio p.v., è spostato improrogabilmente all'8 giugno p.v., per consentire all'Ispettorato per la funzione pubblica di predisporre la citata relazione al Parlamento entro il 20 giugno 2012.

3. Collaborazione al coordinamento e monitoraggio nazionale

Per rendere più efficiente ed efficace il coordinamento nazionale dei procedimenti disciplinari, le SS.LL., con apposito incarico, provvederanno a individuare, nel dirigente preposto ai rispettivi Uffici per i procedimenti disciplinari, il referente che curerà il raccordo con il dirigente dell'Ufficio IV di questo Dipartimento, dott. Fabrizio Manca, per il supporto all'attività di monitoraggio e rendicontazione.

Il provvedimento di incarico, che dovrà essere trasmesso esclusivamente per e-mail all'indirizzo di posta elettronica fabrizio.manca@istruzione.it, deve indicare anche l'indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico certo del dirigente individuato.

Date le circostanze che hanno indotto a fornire questi ulteriori chiarimenti, è doveroso, infine, richiamare di nuovo l'attenzione delle SS.LL. in merito alle responsabilità, anche di natura dirigenziale, connesse non solo alla mancata attivazione dei poteri di vigilanza a controllo sul corretto esercizio dell'azione disciplinare (cfr. l'art. 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dal D.Lgs. 150 del 2009, nonché la circolare n. 88 del 2010), ma anche all'inadempimento degli obblighi di comunicazione oggetto della direttiva di cui trattasi, in quanto preordinate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

Si confida nel puntuale rispetto della data sopra indicata per il riscontro degli adempimenti richiesti e nella massima diffusione della presente nota a tutti i dirigenti scolastici che operano nei territori di rispettiva competenza.

 

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