D.M. MIUR 08.09.2011.
Art. 2 -
Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la promozione e la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione scolastica, le istituzioni scolastiche, statali o paritarie, le istituzioni universitarie. Possono, altresì, concorrere alla valorizzazione delle eccellenze i soggetti pubblici o privati, ivi compresi regioni ed enti locali, a tale scopo accreditati dall'Amministrazione scolastica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente decreto.
I soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze riguardanti gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali o paritarie, mediante la realizzazione di gare e di competizioni, possono presentare domanda di accreditamento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, di norma entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, attraverso le modalità, anche telematiche, indicate nel relativo avviso pubblicato sul sito internet del Ministero.
Ai fini dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 29 dicembre 2007, n. 262, i soggetti esterni sono tenuti a dichiarare e documentare:
- l'avvenuta realizzazione, nel precedente quadriennio di almeno due edizioni di una competizione, di carattere nazionale o internazionale, rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori, rispondenti ai requisiti indicati nei successivi articoli 4 e 5 del presente decreto;
- la presenza di una struttura organizzativa nel territorio nazionale, comprendente sedi operative o propri referenti, funzionale alla capillare diffusione e alla gestione delle iniziative di promozione delle eccellenze;
- la presenza di adeguate risorse professionali negli organismi incaricati di curare l'organizzazione delle competizioni promosse dal soggetto, con esponenti di università o accademie, istituti di ricerca, centri studi, organizzazioni tecnico-professionali.
Successivamente alla presentazione delle domande, la Commissione tecnica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, esprime il parere in merito all'idoneità del soggetto, in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati e alla qualità delle iniziative realizzate per gli studenti delle scuole secondarie superiori.
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, tenuto conto del parere della Commissione tecnica, procede all'accreditamento dei soggetti interessati a collaborare con l'Amministrazione scolastica. L'elenco dei soggetti accreditati è pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'accreditamento è valido per tre anni scolastici e può essere rinnovato su istanza dei soggetti interessati, secondo i medesimi criteri indicati per i soggetti non ancora accreditati.
La perdita di requisiti sopra indicati comporta l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati da parte della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, previo parere della Commissione tecnica.
