IperTesto Unico IperTesto Unico

Informativa Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.10.2011, n. 150

Rideterminazione calcolo art. 9 comma 2 D.L. 78/2010.

In ottemperanza a quanto definito con circolare del MEF, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale, n. 0035819 del 14 aprile 2011, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011, a decorrere dalla rata di ottobre 2011 sono stati effettuati nel sistema SPT ulteriori interventi in applicazione dell'art. 9, comma 2, D.L. 78/2010.

In particolare, a parziale modifica di quanto comunicato con messaggio n. 181 del 29 dicembre 2010, la determinazione del trattamento economico complessivo lordo verrà effettuata assicurando che, ai fini della riduzione, si faccia riferimento al trattamento spettante in ragione d'anno.

Pertanto per le iscrizioni con vigenza inferiore all'anno, nel caso ad esempio di assunzione a metà anno, la riduzione verrà comunque applicata in quanto il trattamento economico complessivo è dato dallo stipendio mensile per 12, ferma restando l'applicazione della ritenuta mensile per il solo periodo di effettiva vigenza. Al riguardo si anticipa che, con messaggio di posta elettronica inviato dalla casella Uff5DCSII.DAG@tesoro.it, sarà trasmesso, per gli opportuni interventi a carico di codesti Uffici, l'elenco del personale cessato nel corso del 2011 con conguagli a debito per trattamento economico lordo superiore a euro 90.000, in base alla nuova modalità di calcolo. L'applicazione della ritenuta mensile RR1 e/o RR2 applicata fin dalla prima mensilità assicurerà la distribuzione della riduzione su tutto l'anno.

Per la regolarizzazione del periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2011 si è provveduto ad applicare un'unica ritenuta mensile RR1 e/o RR2 da ottobre a dicembre, al netto di quanto già eventualmente recuperato allo stesso titolo fino a settembre, nel rispetto comunque del quinto dello stipendio.

Con riferimento alla rideterminazione del trattamento economico complessivo in anni successivi rispetto a quello di riferimento, come ribadito nella circolare IGOP stessa, saranno se

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.