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D.M. MIUR 08.11.2011

Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249. (G.U. 21.05.2012, n. 117)

Art. 1 - Determinazione dei contingenti dei docenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei contingenti di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e dei posti disponibili per la frequenza del Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, anche con riferimento all'articolo 15, comma 1 del succitato decreto, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 11, commi 2 e 4 e all'articolo 9, comma 4 del succitato decreto. Con lo stesso decreto è stabilita:

a. la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento;

b. la data, comunque antecedente il 31 agosto di ogni anno, entro la quale le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno aver completato le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'articolo 11, commi 2 e 4, e all'articolo 9, comma 4, del succitato decreto.

2. L'attribuzione dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori è strettamente correlata al numero di immatricolazioni messe a bando per le lauree di scienze della formazione primaria e per l'anno di tirocinio formativo attivo.

3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30

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