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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Formula iniziale

IL MINISTRO

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4;

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro 6, foglio 107;

VISTO in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime, secondo i periodi di validità fissati dall'art. 5, comma 5 del citato regolamento;

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;

VISTO il parere del C.N.P.I. del 30 novembre 2010 su "Schema di Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso ai sensi dell'art. 64 comma 4 lett. a della legge n.133/08" in materia di superamento della suddivisione in aree disciplinari nella costituzione degli elenchi di sostegno nelle graduatorie delle scuole del 2° ciclo;

VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2011/12 e 2012/13;

VISTO il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in L. 106 del 12 luglio 2011, art. 9;

VISTO il D.M n. 47 del 26 maggio 2011 che dispone la validità delle graduatorie ad esaurimento di cui al DM 44/2011 per il triennio scolastico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;

VISTO il Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2. c. 41

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