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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 8 - Esclusioni-Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda: a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6; b) priva della firma dell'aspirante; c) dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, di cui al comma 1 del precedente art.5.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

5. È escluso dalle graduatorie l'aspirante che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione delle procedura relativa ai bienni 2007-2009 e 20092011, secondo quanto previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4.

6. È escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal comma 4 del successivo art. 11.

7. È ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

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