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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 12 - Sanzioni

1. L'art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:

- rinuncia ad una proposta di assunzione;

- mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione;

- abbandono del servizio.

2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: ai fini dell'applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalle lettere b) e c) punto 1 del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

4. Non rientrano nella fattispecie dell'abbandono sanzionabile ai sensi del presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza per accettarne un'altra, previste dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento.

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