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D.M. MIUR 13.07.2011, n. 62.

Art. 10 - Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

1. Ai sensi dell'art.7, comma 2 del Regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) se totalmente inoccupati;

b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;

c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento.

2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve essere ogge

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