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Decreto legislativo 18.04.2011, n. 59

Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (G.U. 30.04.2011, n. 99)

Allegato VI (previsto dall'art. 23) - Requisiti minimi per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria a (accesso progressivo)

La prova teorica sostenuta per il conseguimento della patente di categoria A1 o A2, è in ogni caso idonea al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 o A. Pertanto, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che intende conseguire una patente di categoria A2 o A, sostiene esclusivamente la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 3, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti e le procedure della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 o A2 alle categorie A2 o A, assicurando la verifica delle capacità e dei comportamenti di cui al punto 6 dell'allegato II del presente decreto.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche e su motocicli adeguati alla categoria di patente di guida richiesta, secondo le prescrizioni di cui all'allegato II, punto 5.2.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

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