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Circolare INPDAP 20.07.2005, n. 31

Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro - Problematiche inerenti la vigenza dell'articolo 14, comma 2, del D.lgs n. 503/1992.

Con circolare n. 15 del 11 marzo 2003 la scrivente ha diramato istruzioni operative inerenti la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'articolo 35, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151.

Nella stessa circolare era stata, tra l'altro, formulata una riserva circa la non cumulabilità, prevista dall'articolo 14, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, del riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio con il riscatto del periodo del corso legale di laurea.

Più precisamente, i dubbi interpretativi sono nati con l'emanazione del decreto legislativo n. 151/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, il quale, nel riprodurre la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale, abroga espressamente le precedenti disposizioni normative di cui all'articolo 14, comma 1 e 3 (articolo 86, comma 2, lettera j), senza nulla indicare circa il comma 2 del medesimo articolo 14.

Con nota n. 9393 del 13 marzo 2003 questo Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto, da un lato, appariva evidente la volontà del legislatore di mantenere vigente la predetta non cumulabilità non abrogando espressamente la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 14 (contenuta nel corpo di un articolo per il resto interamente espunto), dall'altro una simile interpretazione non sembrava in linea con i principi ed i criteri adottati nel redigere il Testo Unico n. 151/ 2001 improntatati alla coerenza logica e sistematica della normativa in materia.

Al riguardo il Dicastero vigilante con nota Prot n. V/PP-80595 del 3 maggio 2005 ha formulato le seguenti osservazioni:

" L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo citato in oggetto non è stato espressamente abrogato da parte del legislatore, nono

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