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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo III - Regioni

Capo I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative

Art. 81 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione 147

1. La regione Trentino-Alto Adige esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e 19 novembre 1987, n. 526 e dei decreti legislativi 16 marzo 1992, n. 266 e n. 267, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.

2. La provincia di Bolzano esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, di approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, dai decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e 15 luglio 1988, n. 301 e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265.

3. La provincia di Trento esercita le funzioni amministrative in materia scolastica previste dai decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.

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